LA LEGGE LIBICA N. 5/1997 SULLA PROMOZIONE
DELL'INVESTIMENTO DI CAPITALI ESTERI ED IL RELATIVO
REGOLAMENTO ESECUTIVO
I. PREMESSA
In Libia - un Paese dove l'impronta statalista
è stata, fin qui, molto forte - le iniziative
economiche private di ogni provenienza erano
incanalate entro stretti limiti. Ogni settore
dell'economia operava sotto il controllo di
Enti e autorità pubbliche, le quali,
per un lungo periodo di tempo, non hanno ritenuto
prioritario favorire l'industrializzazione del
paese, avendo lasciato alle importazioni il
compito di rifornire il mercato della maggior
parte dei beni necessari. Solamente negli ultimi
anni, con la scarsità in aumento delle
risorse finanziarie, è stata richiamata
l'attenzione sulla necessità di procedere
alla graduale sostituzione delle importazioni.
Le attività da incoraggiare sono state
individuate in quelle connesse al settore primario
e al turismo - considerato settore di sviluppo
prioritario.
Di conseguenza, le limitate iniziative industriali
dei privati continuano ad essere fortemente
finanziate dallo Stato e sottoposte ad autorizzazioni
che scoraggiano chiunque dall'avventurarsi nella
realizzazione di significativi progetti di sviluppo.
Le sanzioni imposte dall'ONU nel 1992 hanno
certamente rallentato il processo di sviluppo,
nonostante esse non abbiano inciso sugli incassi
derivanti dalle esportazioni di petrolio. La
sospensione di tali sanzioni ONU in aprile 1999
ha messo fine all'isolamento della Libia, risvegliando
l'interesse dell'ambiente economico internazionale
nei confronti di questo paese.
In ordine ai rapporti Libia-Italia, dopo 10
anni di sospensione, nel 1998 questi sono ripresi
in modo intenso sotto il profilo sia economico,
sia politico, sociale e culturale. Il 13 dicembre
2003 è stato firmato a Roma, l'Accordo
tra la Repubblica Italiana e la Grande Jamahiriya
Araba Libica Popolare Socialista sulla Promozione
e Protezione degli Investimenti, ratificato
dall'Italia con la legge n. 318 del 3 novembre
2003.
Per tanti anni la filosofia libica a fronte
della politica degli investimenti è stata
quella di ritenere che le risorse pubbliche
fossero sufficienti per finanziare l'ammodernamento
riguardante sia la promozione dei principali
progetti di sviluppo sia l'elevamento delle
condizioni di vita della popolazione.
Per quanto riguarda le infrastrutture, il più
grande sforzo è stato dedicato alla realizzazione
del "Grande Fiume Artificiale" - un
colossale progetto lanciato intorno alla metà
degli anni ottanta con la finalità di
trasferire verso la costa le enormi riserve
di acque fossili sahariane. Lo scopo era di
soddisfare i crescenti bisogni delle città
costiere e di rendere disponibili risorse idriche,
in grandi quantità, per lo sviluppo dell'agricoltura.
Con la realizzazione delle fasi n. 1 e 2 è
stato raggiunto a costi eccessivi il primo obiettivo.
La fase n. 3 sarà quella che porterà
l'acqua nelle campagne. Il Paese si è
poi dotato di una eccellente rete stradale,
di una rete ospedaliera, di una acciaieria e
di impianti chimici e petrolchimici moderni.
Sotto la pressione delle necessità indotte
dal declino delle quotazioni internazionali
del petrolio, nel maggio 1997 è stata
approvata la Legge n. 5 sulla Promozione degli
investimenti di capitali esteri in Libia. Nel
novembre dello stesso anno la Legge è
stata completata con Il Regolamento Esecutivo
della Legge n. 5 dell'anno 1426 sulla Promozione
dell'Investimento di Capitali Esteri (Decreto
n. 186 dell'anno 1427). Purtroppo però,
i due documenti non hanno trovato concreta applicazione
a causa delle numerose incertezze e contraddizioni
nelle scelte di politica economica successivamente
effettuate. Da un altro punto di vista, lo strumento
legislativo - non privo di ambiguità
- non sembra essere capace di assolvere il compito
che le Autorità dello Stato gli avevano
conferito - quello di attrarre capitali esteri
significativi in Libia.
II. QUADRO GENERALE
Per l'attuazione della Legge n. 5 viene costituito
un apposito organismo con personalità
giuridica autonoma, denominato Ente per la promozione
degli investimenti, annesso al Comitato Popolare
Generale per la Pianificazione, l'Economia ed
il Commercio. (art. (5) della Legge e art. (2)
del Regolamento Esecutivo).
Tra i compiti dell'Ente: l'elaborazione e la
presentazione di piani organizzativi degli investimenti
esteri; l'esame e la valutazione delle domande
di autorizzazione di investimento nonché
di trasferimento all'estero degli utili e di
cessione totale o parziale dell'attività
e di ritrasferimento del capitale; la stesura
di studi economici sulle possibilità
di investimento in progetti prioritari per lo
sviluppo del paese; l'individuazione di particolari
esenzioni, agevolazioni e facilitazioni in caso
di progetti giudicati di particolare interesse,
nonché la decisione in prima istanza
su eventuali ricorsi; lo studio e la revisione
della legislazione degli investimenti, facendo
delle proposte per il suo sviluppo (art. 6 della
Legge e art. 4 del Regolamento Esecutivo).
I funzionari dell'Ente, nominati dal Segretario
del Comitato, rivestono l'autorità di
giudiziari ufficiali al fine di sorvegliare
e controllare l'applicazione della Legge e del
Regolamento Esecutivo, avendo la facoltà
di ispezionare i progetti e di esaminare i documenti
relativi alle loro attività. (art. (22)
della Legge e art. (38) del Regolamento Esecutivo)