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LA LEGGE LIBICA N. 5/1997 SULLA PROMOZIONE DELL'INVESTIMENTO DI CAPITALI ESTERI ED IL RELATIVO REGOLAMENTO ESECUTIVO

I. PREMESSA
In Libia - un Paese dove l'impronta statalista è stata, fin qui, molto forte - le iniziative economiche private di ogni provenienza erano incanalate entro stretti limiti. Ogni settore dell'economia operava sotto il controllo di Enti e autorità pubbliche, le quali, per un lungo periodo di tempo, non hanno ritenuto prioritario favorire l'industrializzazione del paese, avendo lasciato alle importazioni il compito di rifornire il mercato della maggior parte dei beni necessari. Solamente negli ultimi anni, con la scarsità in aumento delle risorse finanziarie, è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di procedere alla graduale sostituzione delle importazioni. Le attività da incoraggiare sono state individuate in quelle connesse al settore primario e al turismo - considerato settore di sviluppo prioritario.

Di conseguenza, le limitate iniziative industriali dei privati continuano ad essere fortemente finanziate dallo Stato e sottoposte ad autorizzazioni che scoraggiano chiunque dall'avventurarsi nella realizzazione di significativi progetti di sviluppo.

Le sanzioni imposte dall'ONU nel 1992 hanno certamente rallentato il processo di sviluppo, nonostante esse non abbiano inciso sugli incassi derivanti dalle esportazioni di petrolio. La sospensione di tali sanzioni ONU in aprile 1999 ha messo fine all'isolamento della Libia, risvegliando l'interesse dell'ambiente economico internazionale nei confronti di questo paese.

In ordine ai rapporti Libia-Italia, dopo 10 anni di sospensione, nel 1998 questi sono ripresi in modo intenso sotto il profilo sia economico, sia politico, sociale e culturale. Il 13 dicembre 2003 è stato firmato a Roma, l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, ratificato dall'Italia con la legge n. 318 del 3 novembre 2003.

Per tanti anni la filosofia libica a fronte della politica degli investimenti è stata quella di ritenere che le risorse pubbliche fossero sufficienti per finanziare l'ammodernamento riguardante sia la promozione dei principali progetti di sviluppo sia l'elevamento delle condizioni di vita della popolazione.

Per quanto riguarda le infrastrutture, il più grande sforzo è stato dedicato alla realizzazione del "Grande Fiume Artificiale" - un colossale progetto lanciato intorno alla metà degli anni ottanta con la finalità di trasferire verso la costa le enormi riserve di acque fossili sahariane. Lo scopo era di soddisfare i crescenti bisogni delle città costiere e di rendere disponibili risorse idriche, in grandi quantità, per lo sviluppo dell'agricoltura. Con la realizzazione delle fasi n. 1 e 2 è stato raggiunto a costi eccessivi il primo obiettivo. La fase n. 3 sarà quella che porterà l'acqua nelle campagne. Il Paese si è poi dotato di una eccellente rete stradale, di una rete ospedaliera, di una acciaieria e di impianti chimici e petrolchimici moderni.

Sotto la pressione delle necessità indotte dal declino delle quotazioni internazionali del petrolio, nel maggio 1997 è stata approvata la Legge n. 5 sulla Promozione degli investimenti di capitali esteri in Libia. Nel novembre dello stesso anno la Legge è stata completata con Il Regolamento Esecutivo della Legge n. 5 dell'anno 1426 sulla Promozione dell'Investimento di Capitali Esteri (Decreto n. 186 dell'anno 1427). Purtroppo però, i due documenti non hanno trovato concreta applicazione a causa delle numerose incertezze e contraddizioni nelle scelte di politica economica successivamente effettuate. Da un altro punto di vista, lo strumento legislativo - non privo di ambiguità - non sembra essere capace di assolvere il compito che le Autorità dello Stato gli avevano conferito - quello di attrarre capitali esteri significativi in Libia.

II. QUADRO GENERALE
Per l'attuazione della Legge n. 5 viene costituito un apposito organismo con personalità giuridica autonoma, denominato Ente per la promozione degli investimenti, annesso al Comitato Popolare Generale per la Pianificazione, l'Economia ed il Commercio. (art. (5) della Legge e art. (2) del Regolamento Esecutivo).

Tra i compiti dell'Ente: l'elaborazione e la presentazione di piani organizzativi degli investimenti esteri; l'esame e la valutazione delle domande di autorizzazione di investimento nonché di trasferimento all'estero degli utili e di cessione totale o parziale dell'attività e di ritrasferimento del capitale; la stesura di studi economici sulle possibilità di investimento in progetti prioritari per lo sviluppo del paese; l'individuazione di particolari esenzioni, agevolazioni e facilitazioni in caso di progetti giudicati di particolare interesse, nonché la decisione in prima istanza su eventuali ricorsi; lo studio e la revisione della legislazione degli investimenti, facendo delle proposte per il suo sviluppo (art. 6 della Legge e art. 4 del Regolamento Esecutivo).

I funzionari dell'Ente, nominati dal Segretario del Comitato, rivestono l'autorità di giudiziari ufficiali al fine di sorvegliare e controllare l'applicazione della Legge e del Regolamento Esecutivo, avendo la facoltà di ispezionare i progetti e di esaminare i documenti relativi alle loro attività. (art. (22) della Legge e art. (38) del Regolamento Esecutivo)


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