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La Legge n. 5/1997 sugli investimenti esteri promuove le iniziative nei settori dell'industria, della sanità, del turismo, dei servizi e dell'agricoltura. Altri settori possono essere aperti agli investitori esteri con una disposizione del Comitato Popolare Generale della Pianificazione, dell'Economia e del Commercio su proposta del suo Segretario (art. (8) della Legge e art (13) del Regolamento Esecutivo). Comunque, "l'autorizzazione per l'investimento di capitali esteri verrà rilasciata dall'Ente dopo che il Segretario avrà, con un suo provvedimento, approvato l'investimento medesimo" (art. (9) della Legge).

Per essere accettato dal Comitato, l'investimento estero dovrebbe in particolare dare un positivo contributo ad al meno uno dei seguenti processi: potenziamento delle esportazioni, creazione di nuovi posti lavoro, formazione di forza lavoro qualificata, introduzione di nuove tecniche e tecnologie, innovazione dell'offerta di servizi e miglioramento dei servizi esistenti, riduzione di costi di produzione, sfruttamento delle materie prime e delle altre risorse locali, sviluppo e prosperità delle zone maggiormente sottosviluppate del paese (art. (7) della Legge).

III. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
La domanda di autorizzazione di un investimento estero, che può essere presentata anche presso le rappresentanze diplomatiche all'estero, viene normalmente inoltrata al Dipartimento competente presso l'Ente, sul modulo stabilito dalla Commissione Amministrativa (art. (15) del Regolamento Esecutivo).

La domanda viene iscritta nel Registro delle domande istituito presso l'Ente (art. (18) del Regolamento Esecutivo) e dovrà essere corredata di una serie di documenti, tra i quali: descrizione dettagliata dell'entità (investitore) e della natura del capitale che s'intende investire nella Giamahiria; descrizione delle materie prime e degli altri elementi reperibili nella Giamahiria con l'impegno di sfruttarli nel progetto se saranno disponibili; il volume della produzione previsto con le apposite specifiche tecniche; lo studio di fattibilità economica, tecnica e finanziaria del progetto; un programma cronologico che definirà la durata di esecuzione del progetto (art. (16), comma 1 del Regolamento Esecutivo).

Tali documenti e tutti gli altri chiarimenti o informazioni richieste dall'Ente sono da consegnare entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda (art. (16), comma 5 del Regolamento Esecutivo) - termine che potrà essere prorogato una sola volta dal Segretario della Commissione Amministrativa, "per motivi da lui considerati obiettivi e per un periodo non superiore alla metà del periodo suddetto". Gli stessi documenti "dovranno essere tutti approvati e vidimati dall'ufficio di Fratellanza o dall'Ufficio Popolare Arabo-Libico nel paese di residenza dell'istante o della sede del progetto all'estero" (art. (16), comma 3 del Regolamento Esecutivo), nonché "essere tutti originali, tradotti in lingua araba e debitamente autenticati" (art. (16), comma 4 del Regolamento Esecutivo).

Ammesso che l'investitore straniero riesca a fornire tutti i documenti menzionati in tempo utile e nelle forme prefissate dal Regolamento Esecutivo, la richiesta viene valutata dalla Commissione Amministrativa dell'Ente, che ha 60 giorni di tempo per presentare il suo parere motivato al Segretario del Comitato Popolare Generale della Pianificazione, dell'Economia e del Commercio. Esso può decidere in uno dei seguenti modi: chiedere integrazioni e precisazioni; rilasciare la licenza, specificando gli incentivi e le agevolazioni concesse; sospendere l'approvazione (art. (19) del Regolamento Esecutivo).
In seguito, il Dipartimento competente presso l'Ente informa entro 10 giorni il richiedente dell'esito della domanda (art. (20) del Regolamento Esecutivo): se questa è stata approvata, l'Ente provvederà ad emanare le autorizzazioni necessarie per l'investimento, il quale sarà poi iscritto in un Registro particolare, dove vengono iscritti tutti i progetti che hanno ottenuto le dovute autorizzazioni all'investimento (art. (22) e art. (43) del Regolamento Esecutivo); se invece la domanda è stata sospesa per specifici motivi, l'Ente fornisce al richiedente le indicazioni ed il termine per renderla corrispondente ai requisiti richiesti.

L'investitore potrà reclamare contro i provvedimenti amministrativi presi nei suoi confronti, anche facendo ricorso al Tribunale competente contro i provvedimenti amministrativi che riguardano: "la privazione del progetto da alcuni dei privilegi previsti dalla Legge sulla Promozione dell'Investimento di Capitali Esteri"; "l'imposizione - all'investitore - di pagare il doppio dell'importo da cui sia stato esentato"; oppure "l'emanazione di un provvedimento implicante il ritiro del progetto o la sua liquidazione definitiva". L'eventuale reclamo deve essere presentato alla Commissione Amministrativa dell'Ente entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento in causa. La Commissione entro una settimana presenta il ricorso ed il proprio parere al Segretario, la cui decisione è, in tutti casi, definitiva (art. (21) del Regolamento Esecutivo).

La procedura in parola, anche se ben articolata dal punto di vista sistematico, risulta abbastanza lunga e complicata, nonché costosa e con risultati imprevedibili per un investitore straniero qualsiasi. Non è indifferente il fatto che al Segretario del Comitato vengano attribuite non solo competenze di decisione iniziale sull'approvazione o il rigetto di un progetto d'investimento, ma anche la facoltà di decidere in via definitiva sull'eventuale ricorso inoltrato dall'investitore contro la sua decisione. Questa maniera di procedere potrebbe giustamente risultare frustrante, poco trasparente ed arbitraria dal punto di vista degli investitori stranieri.

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