La Legge n. 5/1997 sugli investimenti esteri
promuove le iniziative nei settori dell'industria,
della sanità, del turismo, dei servizi
e dell'agricoltura. Altri settori possono essere
aperti agli investitori esteri con una disposizione
del Comitato Popolare Generale della Pianificazione,
dell'Economia e del Commercio su proposta del
suo Segretario (art. (8) della Legge e art (13)
del Regolamento Esecutivo). Comunque, "l'autorizzazione
per l'investimento di capitali esteri verrà
rilasciata dall'Ente dopo che il Segretario
avrà, con un suo provvedimento, approvato
l'investimento medesimo" (art. (9) della
Legge).
Per essere accettato dal Comitato, l'investimento
estero dovrebbe in particolare dare un positivo
contributo ad al meno uno dei seguenti processi:
potenziamento delle esportazioni, creazione
di nuovi posti lavoro, formazione di forza lavoro
qualificata, introduzione di nuove tecniche
e tecnologie, innovazione dell'offerta di servizi
e miglioramento dei servizi esistenti, riduzione
di costi di produzione, sfruttamento delle materie
prime e delle altre risorse locali, sviluppo
e prosperità delle zone maggiormente
sottosviluppate del paese (art. (7) della Legge).
III. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
La domanda di autorizzazione di un investimento
estero, che può essere presentata anche
presso le rappresentanze diplomatiche all'estero,
viene normalmente inoltrata al Dipartimento
competente presso l'Ente, sul modulo stabilito
dalla Commissione Amministrativa (art. (15)
del Regolamento Esecutivo).
La domanda viene iscritta nel Registro delle
domande istituito presso l'Ente (art. (18) del
Regolamento Esecutivo) e dovrà essere
corredata di una serie di documenti, tra i quali:
descrizione dettagliata dell'entità (investitore)
e della natura del capitale che s'intende investire
nella Giamahiria; descrizione delle materie
prime e degli altri elementi reperibili nella
Giamahiria con l'impegno di sfruttarli nel progetto
se saranno disponibili; il volume della produzione
previsto con le apposite specifiche tecniche;
lo studio di fattibilità economica, tecnica
e finanziaria del progetto; un programma cronologico
che definirà la durata di esecuzione
del progetto (art. (16), comma 1 del Regolamento
Esecutivo).
Tali documenti e tutti gli altri chiarimenti
o informazioni richieste dall'Ente sono da consegnare
entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione
della domanda (art. (16), comma 5 del Regolamento
Esecutivo) - termine che potrà essere
prorogato una sola volta dal Segretario della
Commissione Amministrativa, "per motivi
da lui considerati obiettivi e per un periodo
non superiore alla metà del periodo suddetto".
Gli stessi documenti "dovranno essere tutti
approvati e vidimati dall'ufficio di Fratellanza
o dall'Ufficio Popolare Arabo-Libico nel paese
di residenza dell'istante o della sede del progetto
all'estero" (art. (16), comma 3 del Regolamento
Esecutivo), nonché "essere tutti
originali, tradotti in lingua araba e debitamente
autenticati" (art. (16), comma 4 del Regolamento
Esecutivo).
Ammesso che l'investitore straniero riesca a
fornire tutti i documenti menzionati in tempo
utile e nelle forme prefissate dal Regolamento
Esecutivo, la richiesta viene valutata dalla
Commissione Amministrativa dell'Ente, che ha
60 giorni di tempo per presentare il suo parere
motivato al Segretario del Comitato Popolare
Generale della Pianificazione, dell'Economia
e del Commercio. Esso può decidere in
uno dei seguenti modi: chiedere integrazioni
e precisazioni; rilasciare la licenza, specificando
gli incentivi e le agevolazioni concesse; sospendere
l'approvazione (art. (19) del Regolamento Esecutivo).
In seguito, il Dipartimento competente presso
l'Ente informa entro 10 giorni il richiedente
dell'esito della domanda (art. (20) del Regolamento
Esecutivo): se questa è stata approvata,
l'Ente provvederà ad emanare le autorizzazioni
necessarie per l'investimento, il quale sarà
poi iscritto in un Registro particolare, dove
vengono iscritti tutti i progetti che hanno
ottenuto le dovute autorizzazioni all'investimento
(art. (22) e art. (43) del Regolamento Esecutivo);
se invece la domanda è stata sospesa
per specifici motivi, l'Ente fornisce al richiedente
le indicazioni ed il termine per renderla corrispondente
ai requisiti richiesti.
L'investitore potrà reclamare contro
i provvedimenti amministrativi presi nei suoi
confronti, anche facendo ricorso al Tribunale
competente contro i provvedimenti amministrativi
che riguardano: "la privazione del progetto
da alcuni dei privilegi previsti dalla Legge
sulla Promozione dell'Investimento di Capitali
Esteri"; "l'imposizione - all'investitore
- di pagare il doppio dell'importo da cui sia
stato esentato"; oppure "l'emanazione
di un provvedimento implicante il ritiro del
progetto o la sua liquidazione definitiva".
L'eventuale reclamo deve essere presentato alla
Commissione Amministrativa dell'Ente entro 30
giorni dalla notificazione del provvedimento
in causa. La Commissione entro una settimana
presenta il ricorso ed il proprio parere al
Segretario, la cui decisione è, in tutti
casi, definitiva (art. (21) del Regolamento
Esecutivo).
La procedura in parola, anche se ben articolata
dal punto di vista sistematico, risulta abbastanza
lunga e complicata, nonché costosa e
con risultati imprevedibili per un investitore
straniero qualsiasi. Non è indifferente
il fatto che al Segretario del Comitato vengano
attribuite non solo competenze di decisione
iniziale sull'approvazione o il rigetto di un
progetto d'investimento, ma anche la facoltà
di decidere in via definitiva sull'eventuale
ricorso inoltrato dall'investitore contro la
sua decisione. Questa maniera di procedere potrebbe
giustamente risultare frustrante, poco trasparente
ed arbitraria dal punto di vista degli investitori
stranieri.