Non è mio costume occuparmi di cronaca ma alcuni fatti accaduti recentemente mi offrono l’opportunità di fare alcune riflessioni più generali.

IL CASO GARLASCO

Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto 2007 e il suo fidanzato Alberto Stasi, fu condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di reclusione per omicidio volontario. Lo stesso si è sempre dichiarato innocente. Nel 2025 il caso si riapre con l’iscrizione di Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara Poggi, nel registro degli indagati accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e da motivi abietti/futili. A giugno 2026 Alberto Stasi, dopo 10 anni di reclusione, viene scarcerato ed affidato in prova ai servizi sociali.

Ora comunque vada a finire questa orrenda storia un fatto è certo: ci sono stati molti errori nella valutazione di questo caso. Errori tecnici (perizie), di metodologie utilizzate, di istruttoria e di giudizio. Ove alla fine di tutte le ulteriori verifiche che la magistratura sta facendo Alberto Stasi venisse dichiarato innocente chi e come potrà risarcirgli 10 anni di reclusione? Chi pagherà per gli errori commessi? Errare umanum est dicevano i latini ma una società civile per funzionare necessita di ruoli ai quali devono corrispondere precise responsabilità e sanzioni nel caso in cui le stesse non vengano esercitate correttamente. Nel caso della giustizia al di là delle leggi e dei codici da applicare c’è un principio al quale tutti i giudici dovrebbero attenersi quando formulano una sentenza ed è quello di emettere la stessa, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio emersi nella fase istruttoria, al di là di ogni ragionevole dubbio. E quando, come nel caso di Garlasco, ma non è il solo beninteso, questo ragionevole dubbio emerge a seguito di successive indagini chi si assume la responsabilità dell’accaduto?

Torniamo al tema della riforma della giustizia che nonostante l’esito del referendum resta di grande attualità in quanto occorre ridefinire le responsabilità e le sanzioni per i vari responsabili dei procedimenti attribuendo ad un ente terzo la vigilanza. Gli organi di autogoverno per loro natura non possono mai tutelare il cittadino. E questo vale anche in altri ambiti beninteso.

IL CASO MINETTI

Nicole Minetti viene condannata a 3 anni e 11 mesi di reclusione per favoreggiamento alla prostituzione nel processo Ruby e Ruby bis e per peculato nell’ambito dell’inchiesta Rimborsopoli. La stessa prima di iniziare il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali ha ricevuto la grazia dal Capo dello Stato. A seguito di un’indagine pubblicata dal Fatto Quotidiano il Quirinale chiede che venga fatto un supplemento di indagine affinchè si accertino le prerogative richieste per ottenere la grazia (gravi condizioni di uno stretto familiare minore – un figlio adottato in Uruguay). La grazia viene quindi confermata dopo il parere favorevole della Procura di Milano e del Ministro della Giustizia.

In questo caso la riflessione che si pone è tra la forma, la sostanza ed il buon senso.

Non metto in dubbio che il Quirinale, la Procura Generale di Milano ed il Ministro della Giustizia abbiano fatto tutte le verifiche formali che dovevano fare e che quindi i presupposti per la concessione della grazia ci fossero. Se nella sostanza l’affidamento del minore adottato in Uruguay sia stata un’operazione architettata dagli avvocati di Minetti per non fargli scontare la pena non lo sappiamo e non ci sono prove in tal senso. Ma per quanto riguarda il buon senso, l’opportunità di concedere la grazia si può obiettare. La grazia è una prerogativa che spetta al Capo dello Stato. E’ un potere discrezionale che gli compete. In altri termini il Capo dello Stato può concedere la grazia, non deve. E’ un provvedimento di clemenza individuale che spetta unicamente e discrezionalmente al Capo dello Stato che, infatti, può concederla anche in caso di parere contrario del Ministero della Giustizia. E’chiaro quindi come anche in questo caso il Capo dello Stato è chiamato a giudicare e non a svolgere un semplice ruolo notarile. Alla luce quindi del comune buon senso e della discrezionalità del provvedimento, era opportuno concedere questa grazia?

IL CASO MORETTI

Il 25 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti (ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato) e altri 10 imputati per il deragliamento e il successivo incendio del treno merci carico di gpl avvenuto il 29 giugno 2009, che costò la vita a 32 persone. In seguito alla sentenza, Moretti si è costituito ed è stato recluso nel carcere di Orvieto.

La sentenza ha stabilito la sua responsabilità al vertice aziendale, generando un ampio dibattito sulla responsabilità dei manager di fronte a disastri complessi.

Il dibattito è tuttora in corso. Manager, politici e giuristi si stanno interrogando sulle responsabilità penali attribuibili ai manager di organizzazioni complesse come in questo caso le Ferrovie dello Stato. Interessanti i commenti di alcuni studiosi:

Vittorio Manes, avvocato e professore di Diritto penale all’Università di Bologna afferma “Il manager non è onnipotente: il diritto penale deve ancora misurarsi con l’organizzazione aziendale» e ancora «Manca la vicinanza alla fonte di pericolo: un conto il direttore di uno stabilimento che può andare a controllare e si rende conto che una certa situazione di pericolo richiedeva interventi ulteriori rispetto a quelli prescritti dalle norme, ma l’ad di Fs non sta sui binari». (tratto dalla intervista di Raffaella Calandra del Il Sole 24 Ore del 27/6/2026).

 

I vertici aziendali (legali rappresentanti, amministratori delegati, direttori generali, alti dirigenti) vengono spesso imputati e condannati per reati inerenti l’organizzazione che dirigono e spesso ciò è corretto. Il punto è l’interpretazione delle responsabilità e l’attribuzione delle stesse al ruolo competente. Spesso tra le motivazioni delle sentenze di questo genere si legge in maniera a volte espressa, a volte tra le righe la frase “non poteva non sapere” ovvero tra le accuse mosse si esprime il concetto della “culpa in vigilando”, cioè il dirigente viene condannato non per un reato commesso direttamente e a lui riconducibile ma commesso da altri soggetti appartenenti a reparti dell’ organizzazione da lui diretti (e nel caso degli amministratori delegati sono tutti ovviamente), in quanto non avrebbe esercitato quelle funzioni di vigilanza e di controllo che gli spettano.

Questo è vero, così come è veritiero il fatto che nelle organizzazioni grandi e complesse (pensiamo a grandi aziende, spesso ormai anche multinazionali come ENI, STELLANTIS, ENEL per fare qualche esempio di aziende Italiane diverse da FS) ricondurre tutte le attività e con esse tutte le responsabilità di ciò che accade in azienda al Capo Azienda ed accusarlo e condannarlo per ogni reato che si fa in azienda è come licenziare l’allenatore di una squadra di calcio quando non arrivano i risultati attesi (che beninteso possono dipendere da molteplici fattori). E qui la giustizia sconta un’esigenza sociale che è quella di trovare il classico capro espiatorio. La società civile, i parenti delle vittime chiedono giustizia e questa esigenza spesso si incanala nella ricerca di un responsabile da esporre sulla pubblica piazza.

Afferma ancora il Prof. Manes: “Accanto all’esigenza, come dicevo, di evitare che la complessità organizzativa diventi uno schermo di irresponsabilità, mi pare operi anche un fattore più problematico: una sorta di aspettativa sociale che nei grandi disastri o negli eventi tragici impone di individuare un responsabile visibile, riconoscibile, simbolicamente adeguato alla gravità dell’accaduto. E questa figura viene spesso cercata al vertice, perché il vertice appare, agli occhi dell’opinione pubblica, come il luogo naturale del potere e, dunque, anche della responsabilità. Il punto, però, è che il diritto penale non può accontentarsi di questa equivalenza simbolica tra potere e responsabilità. Non basta essere il capo per rispondere penalmente di tutto ciò che accade nell’organizzazione. Occorre verificare, caso per caso, quali fossero i poteri effettivi, quali le informazioni concretamente disponibili, quali le condotte alternative realmente esigibili e quale incidenza causale esse avrebbero potuto avere sull’evento. Diversamente, la responsabilità penale rischia di trasformarsi in una responsabilità da posizione, costruita non sulla colpa del singolo, ma sulla necessità di individuare comunque un vertice cui imputare l’accaduto. (tratto dalla intervista di Raffaella Calandra del Il Sole 24 Ore del 27/6/2026).

 

Ecco, mi pare che di carne al fuoco per riflettere, dibattere ed aggiornare le norme e l’interpretazione delle stesse, anche in questo caso, ai mutamenti organizzativi in corso ce ne sia a sufficienza.